RegolamentoCapo I

Art. 18

In vigore dal 1 apr 1938
L'agente, entro le ventiquattro ore dall'accertamento, deve consegnare o trasmettere un originale del verbale all'Ufficio del Genio civile, indicando i provvedimenti eventualmente necessari per ridurre le cose allo stato primitivo e per riparare od impedire danni e pericoli dipendenti dai fatti relativi alla contravvenzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-18

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