Regolamento›Capo I
Art. 20
In vigore dal 1 apr 1938
Per le contravvenzioni alle norme del testo unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, si applicano le disposizioni del testo unico medesimo e delle relative norme regolamentari.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-20