Regolamento›Capo I
Art. 22
In vigore dal 1 apr 1938
La vigilanza sull'esecuzione dei lavori è di norma affidata all'ufficiale idraulico del tronco o del settore il quale può essere coadiuvato da uno o più guardiani del tronco o del settore stesso.
In caso di necessità, alla vigilanza dei lavori possono adibirsi ufficiali o guardiani di altri tronchi o settori ed altro personale dipendente dall'ufficio del Genio civile competente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-22