RegolamentoCapo I

Art. 26

In vigore dal 1 apr 1938
Nel caso che l'ufficiale o il guardiano idraulico incaricato della sorveglianza dei lavori venga a trovarsi in istato di impedimento assoluto, per malattia o per altra causa, deve avvisarne subito il direttore dei lavori.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-26

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Art. 26 Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica. — Testo vigente | Portale Normativo