Regolamento›Capo V
Art. 30
In vigore dal 1 apr 1938
Per ciascun tronco di vigilanza l'ingegnere capo determina l'idrometro regolatore del servizio di piena.
Ad esso vengono riferite le altezze corrispondenti ai vari stadi del servizio di piena, che non possono essere variate senza l'approvazione del competente ispettore superiore compartimentale, il quale ne informa il Ministero.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-30