Regolamento›Capo VI
Art. 35
In vigore dal 1 apr 1938
Al servizio di piena vengono adibiti:
1° un presidio di guardie per la vigilanza delle opere arginali e dei manufatti attinenti;
2° i lavoratori necessari per eseguire prontamente le riparazioni od i lavori di difesa eventualmente occorrenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-35