RegolamentoCapo VI

Art. 40

In vigore dal 1 apr 1938
I funzionari preposti alla direzione del servizio di piena, qualora siano costretti ad allontanarsi dalla località di cui alla lettera a) del precedente articolo, devono informare preventivamente l'ufficio del Genio civile e nello stesso tempo lasciare al personale che trovasi sul posto tutte le indicazioni necessarie per rendersi reperibili.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-40

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Art. 40 Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica. — Testo vigente | Portale Normativo