Regolamento›Capo VI
Art. 40
40 / 100In vigore dal 1 apr 1938
I funzionari preposti alla direzione del servizio di piena, qualora siano costretti ad allontanarsi dalla località di cui alla lettera a) del precedente articolo, devono informare preventivamente l'ufficio del Genio civile e nello stesso tempo lasciare al personale che trovasi sul posto tutte le indicazioni necessarie per rendersi reperibili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-40