RegolamentoCapo VI

Art. 36

In vigore dal 1 apr 1938
Gli ingegneri capi, tenuti presenti gli elenchi compilati ai sensi del decreto Ministeriale 15 dicembre 1927-VI che approva le norme per l'applicazione del R. decreto-legge 9 dicembre 1926-V, n. 2389 (pronto soccorso in caso di pubblica calamità), compilano ogni anno, di concerto con le Autorità locali e con i Sindacati, gli elenchi delle persone adatte per essere assunte in servizio di piena, delle ditte e dei privati che sono in grado di fornire i materiali, gli attrezzi, i mezzi di trasporto e le bestie, da impiegarsi nel servizio stesso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-36

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Art. 36 Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica. — Testo vigente | Portale Normativo