RegolamentoCapo VI

Art. 42

In vigore dal 1 apr 1938
Appena un corso d'acqua accenni a mettersi in piena gli ufficiali o guardiani idraulici vigilano perché da coloro cui spetta siano chiuse le chiaviche secondo l'ordine di precedenza stabilito dall'ingegnere di sezione del Genio civile, e siano assicurati i molini, i ponti natanti, le barche e le zattere. Provvedono, altresì, secondo le istruzioni ricevute, alla manovra dei sostegni e di altri manufatti, nonché al funzionamento delle idrovore, come pure ad avvertire le guardie di cui al precedente di tenersi pronte. I guardiani iniziano le osservazioni all'idrometro rispettivo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-42

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Art. 42 Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica. — Testo vigente | Portale Normativo