RegolamentoCapo VI

Art. 47

In vigore dal 1 apr 1938
Quando le ronde scoprono segni di dilamazioni di sponde, trapelamenti, minacce di trabocchi o sormonti od altro fatto pericoloso, chiamano gli uomini degli appostamenti più vicini, inviandone uno ad avvertire sollecitamente l'ufficiale idraulico, e facendo eseguire dagli altri le riparazioni più urgenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-47

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Art. 47 Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica. — Testo vigente | Portale Normativo