Regolamento›Capo VI
Art. 51
In vigore dal 1 apr 1938
Chiunque, su invito dell'autorità governativa o comunale, è tenuto ad accorrere alla difesa ed a somministrare, salvo il diritto ad una giusta retribuzione, i materiali, gli attrezzi, le macchine, il bestiame, di cui può disporre.
È in facoltà dei funzionari del Genio civile di ordinare e far eseguire il taglio degli argini di golena, o di far aprire le chiaviche esistenti attraverso gli argini stessi, quando la piena del corso d'acqua sia giunta all'altezza per tali operazioni prestabilita dai regolamenti locali, ed in ogni caso, quando le operazioni stesse siano ritenute necessarie nell'interesse della conservazione degli argini maestri.
Tutti sono tenuti ad obbedire agli ordini del funzionario del Genio civile più elevato in grado, che dispone sul luogo i provvedimenti in caso di rotta e d'inondazione. Nessun funzionario civile o militare può sovrapporsi a quelli del Genio civile per quanto riguarda l'esecuzione di tali provvedimenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-51