Regolamento›Capo VI
Art. 49
In vigore dal 1 apr 1938
Qualora il pericolo incalzi e non sia bastevole il personale tecnico governativo, l'ingegnere capo può richiedere personale dai più vicini uffici del Genio civile ed assumere i tecnici indicati negli elenchi di cui al precedente .
Del pericolo devono sempre essere informati le autorità locali, il Prefetto ed il Ministero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-49