RegolamentoCapo VI

Art. 49

In vigore dal 1 apr 1938
Qualora il pericolo incalzi e non sia bastevole il personale tecnico governativo, l'ingegnere capo può richiedere personale dai più vicini uffici del Genio civile ed assumere i tecnici indicati negli elenchi di cui al precedente . Del pericolo devono sempre essere informati le autorità locali, il Prefetto ed il Ministero.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-49

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Art. 49 Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica. — Testo vigente | Portale Normativo