Regolamento›Capo VI
Art. 52
In vigore dal 1 apr 1938
Di regola le guardie sono licenziate appena le acque siano discese sotto il segno stabilito per l'attivazione del servizio.
È però in facoltà dell'ingegnere capo di licenziarle anche prima o dopo, quando, secondo le circostanze, ritenga che sia escluso il pericolo, ovvero che questo permanga.
Prima di licenziare gli operai, gli ufficiali idraulici se ne servono per quei piccoli lavori che possano ancora occorrere e che possono essere eseguiti in breve tempo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-52