RegolamentoCapo VI

Art. 53

In vigore dal 1 apr 1938
Terminato il servizio di guardia ogni ufficiale idraulico trasmette all'ufficio del Genio civile da cui dipende un prospetto dei vari livelli raggiunti dalla piena ad ogni idrometro (modello 5) indicando: a) il giorno e l'ora in cui la piena giunse al segno di guardia; b) il giorno e l'ora in cui arrivò al colmo e l'altezza raggiunta sopra lo zero dell'idrometro e degli idrometri; c) il giorno e l'ora in cui la piena discese al segno di guardia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-53

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 53 Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica. — Testo vigente | Portale Normativo