RegolamentoParte SECONDA

Art. 58

In vigore dal 1 apr 1938
Sono addetti alla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle linee di navigazione di 2ª classe, nonché delle opere di bonifica: 1° gli ufficiali idraulici; 2° i guardiani idraulici; 3° i manovratori di paratoie, ponti od altri impianti meccanici in servizio dei corsi d'acqua; 4° gli osservatori idrometrici.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-58

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Art. 58 Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica. — Testo vigente | Portale Normativo