RegolamentoParte SECONDA

Art. 59

In vigore dal 1 apr 1938
Gli ufficiali idraulici sono impiegati civili dello Stato. Il loro ruolo organico appartiene al gruppo C, giusta l'ordinamento gerarchico approvato con R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-59

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Art. 59 Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica. — Testo vigente | Portale Normativo