Regolamento›Parte SECONDA
Art. 58
58 / 100In vigore dal 1 apr 1938
Sono addetti alla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle linee di navigazione di 2ª classe, nonché delle opere di bonifica:
1° gli ufficiali idraulici;
2° i guardiani idraulici;
3° i manovratori di paratoie, ponti od altri impianti meccanici in servizio dei corsi d'acqua;
4° gli osservatori idrometrici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-58