Art. 35
RegolamentoCapo VI

Art. 35

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In vigore dal 1 apr 1938
Al servizio di piena vengono adibiti: 1° un presidio di guardie per la vigilanza delle opere arginali e dei manufatti attinenti; 2° i lavoratori necessari per eseguire prontamente le riparazioni od i lavori di difesa eventualmente occorrenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-35