RegolamentoCapo IV

Art. 27

In vigore dal 1 apr 1938
Il servizio di manovra delle conche di navigazione, dei sostegni, delle chiaviche e degli altri manufatti idraulici o di bonifica, è regolato dalle disposizioni all'uopo emanate dall'ingegnere capo. Quando la manovra dei sostegni e delle chiaviche interessano due o più uffici del Genio civile, le disposizioni anzidette sono date dal competente ispettore superiore compartimentale del Genio civile. L'ingegnere della sezione, o chi ne fa le veci, o l'ufficiale idraulico possono, in casi speciali o d'urgenza, regolare la manovra dei manufatti a seconda dei bisogni, dandone immediato avviso all'ufficio del Genio civile. I guardiani addetti alla manovra delle conche di navigazione devono coadiuvare gli ufficiali idraulici nella tenuta dei registri per la statistica del movimento dei natanti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-27

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