RegolamentoCapo I

Art. 23

In vigore dal 1 apr 1938
Gli ufficiali idraulici intervengono alla consegna dei lavori affidati alla loro vigilanza. Essi devono prendere nota di tutte le istruzioni che sono loro date dal direttore dei lavori, per osservarle e farle scrupolosamente osservare nel corso dell'esecuzione. Essi debbono inoltre tener presso di sè sul luogo del lavoro: a) un estratto, preventivamente compilato, del progetto e delle relative prescrizioni tecniche ed amministrative; b) il regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che si eseguono a cura del Ministero dei lavori pubblici; c) il giornale secondo il modulo prescritto dal regolamento sopracitato; d) gli altri documenti amministrativi e contabili prescritti dal detto regolamento, quando ciò sia richiesto dal direttore dei lavori.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 23 Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica. — Testo vigente | Portale Normativo