RegolamentoCapo I

Art. 19

In vigore dal 1 apr 1938
L'ingegnere capo del Genio civile, riconosciuta la regolarità delle denuncie, allorchè lo reputi necessario ed opportuno fa richiesta alla Autorità giudiziaria per l'esercizio dell'azione penale. Indipendentemente dall'azione stessa, sentito il contravventore, ordina al medesimo di eseguire entro un congruo termine tutto ciò che è tenuto a fare in conseguenza della contravvenzione commessa. In caso di inadempimento, provvede per la esecuzione di ufficio. Avverso il procedimento dell'ingegnere capo è ammesso ricorso in via gerarchica al Ministero dei lavori pubblici. Sentito poi il trasgressore, l'ingegnere capo approva la nota delle spese tutte sostenute e la comunica al Prefetto che la rende esecutiva e ne dispone la riscossione dell'importo nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte. Nei casi d'urgenze qualora il contravventore, non sia conosciuto, provvede immediatamente alla esecuzione d'ufficio, salvo a procedere successivamente agli accertamenti necessari per la scoperta del contravventore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-19

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Art. 19 Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica. — Testo vigente | Portale Normativo