RegolamentoCapo I

Art. 17

In vigore dal 1 apr 1938
Qualora il contravventore sia presente all'accertamento e ricusi di sottoscrivere e ricevere uno degli originali del verbale di contravvenzione l'agente ne farà menzione nel verbale stesso e ne cura per mezzo del podestà la notificazione al contravventore. Alla stessa notificazione si procede se il contravventore non trovavisi presente all'accertamento della contravvenzione. La notificazione può anche avvenire a cura dell'ufficio del Genio civile competente e mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-17

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Art. 17 Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica. — Testo vigente | Portale Normativo