Art. 8
RegolamentoCapo I

Art. 8

8 / 100
In vigore dal 1 apr 1938
I magazzini sono affidati, mediante verbale di consegna e inventario, agli ufficiali idraulici, i quali personalmente rispondono della buona conservazione degli oggetti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-8