Regolamento pel servizio di cassa in guerra›Capo VI
Art. 45
In vigore dal 8 mag 1935
Il corpo, reparto o stabilimento che, giusta l' del presente regolamento, è designato a funzionare quale cassa militare sussidiaria, richiede alla cassa militare per conto della quale gestisce, a periodi possibilmente quindicinali, le anticipazioni per sè e per gli altri corpi, reparti e stabilimenti del luogo in cui ha base.
La richiesta è presentata alla Direzione Superiore di commissariato o alla Direzione di commissariato d'armata o di Corpo d'armata da cui dipende la cassa, e la somministrazione dei fondi è disposta mediante apposito ordine di pagamento, al quale viene allegata, come documento giustificativo, la richiesta suddetta.
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