Regolamento pel servizio di cassa in guerra›Capo V
Art. 40
In vigore dal 8 mag 1935
Le sovvenzioni di fondi occorrenti agli uffici postali presso l'esercito mobilitato sono fatte dalla cassa militare in seguito a richiesta dei titolari degli uffici predetti. Dette sovvenzioni sono dai cassieri registrate in uscita con le norme consuete.
Le domande degli uffici postali militari vengono presentate alla Direzione superiore di commissariato o alle Direzioni di commissariato di armata o di Corpo d'armata per l'emissione del relativo ordine di pagamento, a corredo del quale debbono essere poste le domande stesse. Riscuotendo il denaro, l'ufficio richiedente rilascia al cassiere, in luogo di ricevuta, un vaglia postale per la corrispondente somma intestato al cassiere militare medesimo. Questi alla fine del mese fa riunire i detti vaglia postali in unico vaglia di servizio intestato al Tesoriere centrale.
Il vaglia unico viene a cura della Direzione superiore di commissariato o dalle Direzioni di commissariato trasmesso direttamente al Ministero delle finanze (Direzione generale del tesoro) che ne cura l'esazione ed il versamento al conto corrente straordinario, rilasciando quietanza intestata al cassiere interessato.
Detta quietanza è trasmessa al Ministero della guerra (Ragioneria centrale) unitamente all'estratto quindicinale di cui all'.
Storico versioni
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