Regolamento pel servizio di cassa in guerra›Titolo II›Capo III
Art. 17
In vigore dal 8 mag 1935
Delle somministrazioni fatte alle casse militari il Ministero delle finanze informa, volta per volta, quello della guerra; questo tiene alla sua volta al corrente quello delle finanze dei probabili eventi che potessero modificare i bisogni di cassa, e ciò per porlo in grado di regolare in conseguenza il servizio del rifornimento dei fondi.
Inoltre quindicinalmente il Ministero delle finanze trasmette al Ministero della guerra (Ragioneria centrale) un estratto del conto corrente straordinario di cui all'.
Il Ministero della guerra, di concerto con quello delle finanze, sulla scorta delle notizie di cui ai commi precedenti, provocherà in tempo utile gli opportuni provvedimenti, per assicurare nuove assegnazioni di fondi al conto medesimo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-02-18;413#art-rps-17