Regolamento pel servizio di cassa in guerra›Titolo II›Capo III
Art. 10
In vigore dal 8 mag 1935
I fondi necessari al servizio di cassa in campagna, provenienti sia da apertura di credito straordinario, sia dagli stanziamenti stabiliti nel bilancio del Ministero della guerra, sono inscritti o versati in un conto corrente straordinario che viene istituito presso la Tesoreria centrale.
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