Regolamento pel servizio di cassa in guerraTitolo IICapo III

Art. 12

In vigore dal 8 mag 1935
I fondi per i periodici rifornimenti sono provvisti dal Ministero delle finanze, di regola quindicinalmente, su richiesta della Direzione superiore di commissariato istituita presso il Comando supremo dell'esercito. La Direzione superiore di commissariato non più tardi del 1° giorno del mese per i bisogni della 2ª quindicina del mese stesso o non più tardi del giorno 16 per i bisogni della 1ª quindicina del mese successivo, rivolge al Ministero delle finanze (Direzione generale del tesoro) la richiesta dei fondi occorrenti per la propria cassa militare e per quella delle Direzioni di commissariato d'armata e di Corpo d'armata (modello 1). Lo Direzioni di commissariato d'armata e quello di Corpo d'armata, 20 giorni prima che cominci la quindicina per la quale abbisognano i fondi, compilano la richiesta di fondi per la propria cassa militare (mod. 2), comprendendovi le somme occorrenti per i loro servizi e per i corpi, reparti e stabilimenti delle rispettive unità, e la trasmettono direttamente alla Direzione superiore di commissariato con l'indicazione delle valute che debbono essere fornite. Se la Direzione superiore di commissariato ha modo di far fronte alle richieste di fondi trasmesse dalle Direzioni di commissariato, sia con la propria cassa, sia ordinando versamenti o passaggi di fondi fra le altre casse, provvede in conseguenza, altrimenti comprende nelle proprie richieste i fondi di cui abbisognano le altre casse, indicando in qual modo e in quale specie di valuta la somma totale richiesta deve essere ripartita tra le singole casse militari e designando le sezioni di tesoreria presso le quali si debbano far trovare i fondi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1935-02-18;413#art-rps-12

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