Regolamento pel servizio di cassa in guerraTitolo IICapo III

Art. 14

In vigore dal 8 mag 1935
Ricevute le partecipazioni di cui all'articolo precedente la Direzione superiore di commissariato e le Direzioni di commissariato di armata e di Corpo d'armata dispongono affinché i cassieri militari rispettivi si diano carico dell'importo della somministrazione, mediante rilascio di quietanza di entrata modello 3, la quale deve essere esibita alle sezioni stesse all'atto del ritiro dei fondi per essere unita al vaglia del tesoro. Su tale vaglia, nel luogo riservato alla firma per quietanza, si appone da coloro che ritirano i valori la seguente dichiarazione da essi sottoscritta: «Esibita l'allegata quietanza N...... in data... »
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urn:nir:stato:regio.decreto:1935-02-18;413#art-rps-14

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