Regolamento pel servizio di cassa in guerra›Titolo II›Capo III
Art. 18
In vigore dal 8 mag 1935
Le somministrazioni di fondi ai cassieri possono effettuarsi, oltrechè nel modo indicato all', anche mediante istituti bancari del Regno e loro rappresentanze, in seguito ad ordini del Ministero delle finanze (Direzione generale del tesoro).
In paese estero possono dallo stesso Ministero delle finanze essere forniti i fondi mediante credenziali, cambiali ed altri titoli di credito negoziabili all'estero.
I rifornimenti di cui sopra sono anch'essi imputati al conto corrente straordinario.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-02-18;413#art-rps-18