Regolamento pel servizio di cassa in guerraTitolo IICapo III

Art. 18

In vigore dal 8 mag 1935
Le somministrazioni di fondi ai cassieri possono effettuarsi, oltrechè nel modo indicato all', anche mediante istituti bancari del Regno e loro rappresentanze, in seguito ad ordini del Ministero delle finanze (Direzione generale del tesoro). In paese estero possono dallo stesso Ministero delle finanze essere forniti i fondi mediante credenziali, cambiali ed altri titoli di credito negoziabili all'estero. I rifornimenti di cui sopra sono anch'essi imputati al conto corrente straordinario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1935-02-18;413#art-rps-18

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