Regolamento pel servizio di cassa in guerra›Titolo II›Capo III
Art. 23
In vigore dal 8 mag 1935
Per i prelevamenti da farsi presso gli agenti della riscossione le autorità militari di cui all' danno agli agenti stessi un ordine scritto contenente le firme autentiche del cassiere e del controllore militare.
Se la riscossione deve essere fatta da ufficiali, oltre l'ordine di cui sopra, non contenente le firme del cassiere e del controllore, è pure trasmesso l'avviso da staccarsi dal libretto di riscossione mod. 572 (ex. 291) del catalogo degli stampati del R. esercito.
La somministrazione dei fondi è fatta dagli agenti della riscossione sulla presentazione e ritiro della quietanza della cassa militare mod. 3 o di una dichiarazione conforme a quella di cui al penultimo comma dell' ed eventualmente dell'atto di delegazione al quale viene allegato l'avviso citato nel precedente capoverso.
Gli agenti della riscossione comprendono le quietanze, assieme agli altri documenti, nei periodici versamenti alle rispettive sezioni di tesoreria provinciale le quali le ricevono come denaro.
Le sezioni di tesoreria, appena ricevuti detti versamenti, avvertono telegraficamente la Direzione generale del tesoro delle somministrazioni fatte dagli agenti della riscossione indicando l'importo e la cassa militare sovvenzionata, e provvedono affinché gli agenti predetti siano rimborsati nei modi consueti. Le sezioni di tesoreria scritturano le quietanze mod. 3 opportunamente corredate dei documenti di cui sopra, nel giornale dei pagamenti fatti sopra mandati ed ordini collettivi e per titoli di spesa da rimborsare, ed attendono, per la regolazione della sovvenzione, l'arrivo del vaglia del tesoro di cui all' che verrà posto in uscita in base ad apposita dichiarazione in calce al vaglia stesso firmato dal cassiere o dal capo della sezione di tesoreria.
Al detto vaglia vengono allegate le quietanze mod. 3 e gli altri documenti rilasciati da coloro che hanno ritirato fondi.
Storico versioni
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