Regolamento pel servizio di cassa in guerra›Capo IV
Art. 27
In vigore dal 8 mag 1935
Nessuna riscossione e nessun pagamento deve essere fatto dai cassieri se non in seguito ad ordine di riscossione mod. 4 o di pagamento mod. 5, firmato dal Direttore superiore di commissariato o da un ufficiale da esso delegato, per la cassa del Comando supremo, dal Direttore di commissariato d'armata per la cassa d'armata, dal Direttore di commissariato di Corpo d'armata per la cassa di Corpo d'armata.
I Direttori di commissariato d'armata e di Corpo d'armata, quando non possono essi stessi, per circostanze eccezionali, firmare gli ordini di riscossione o di pagamento, possono delegare temporaneamente per la firma un ufficiale della Direzione e preferibilmente un ufficiale superiore.
Ogni ordine di riscossione o di pagamento deve essere compilato di proprio pugno da chi è autorizzato a rilasciarlo ovvero da un ufficiale da lui esplicitamente delegato.
Tutte le delegazioni di cui sopra debbono essere comunicate per iscritto alla cassa che deve fare le operazioni, alla quale deve pure essere comunicata la firma autografa di chi è autorizzato a rilasciare gli ordini.
Storico versioni
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