Regolamento pel servizio di cassa in guerra›Titolo II›Capo III
Art. 22
In vigore dal 8 mag 1935
Per le somministrazioni di fondi che le casse militari ricevono nei modi stabiliti dai precedenti i cassieri debbono darsi carico mediante rilascio di quietanze mod. 3, le quali vengono trasmesse dalla Direzione superiore di commissariato o dalle Direzioni di commissariato d'armata e di Corpo d'armata, al Ministero delle finanze (Direzione generale del tesoro) per essere allegate agli ordini di restituzione corrispondenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-02-18;413#art-rps-22