Regolamento pel servizio di cassa in guerraTitolo IICapo III

Art. 19

In vigore dal 8 mag 1935
Urgendo la riscossione di fondi già domandati o di altri, la Direzione superiore di commissariato e le Direzioni di commissariato di armata e di Corpo d'armata possono chiedere direttamente al Ministero delle finanze (Direzione generale del tesoro ) che sia disposto in via telegrafica il pagamento delle somme occorrenti. Il Ministero delle finanze, in base alle richieste di cui sopra, dispone telegraficamente affinché il vaglia del tesoro da emettersi in conformità dell', sia subito pagato dalla Sezione di tesoreria sulla quale è tratto, nei modi stabiliti per i pagamenti urgenti dalle Istruzioni generali sul servizio del tesoro. In questi casi coloro che effettuano il ritiro dei fondi, rilasciano su foglio separato una dichiarazione conforme a quella di cui all', da allegarsi poi, unitamente alla quietanza mod. 3, al vaglia che perverrà alla Sezione di tesoreria. Quando la riscossione avvenga per delegazione, viene allegato al vaglia anche l'avviso e l'atto di delegazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1935-02-18;413#art-rps-19

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