Regolamento pel servizio di cassa in guerraTitolo IICapo III

Art. 20

In vigore dal 8 mag 1935
Nel caso che le casse militari vengano improvvisamente ad avere la necessità di altri fondi per bisogni urgenti ed assolutamente indilazionabili e non possano provvedervi con passaggi di fondi da cassa a cassa, tanto la Direzione superiore di commissariato, quanto le Direzioni di commissariato di armata e di Corpo d'armata, previa autorizzazione scritta dei rispettivi comandi, possono ordinare alle Sezioni di tesoreria e agli agenti della riscossione dello Stato di somministrare i fondi disponibili alle dipendenti casse militari. Il Comando supremo, i Comandi di armata e di Corpo d'armata, nel caso di prelevamenti dalle Sezioni di tesoreria, debbono tenere presenti gli impegni che le medesime hanno pei pagamenti cui debbono far fronte. Dei prelevamenti effettuati le suddette autorità devono dare immediatamente avviso telegrafico al Ministero delle finanze che provvede, mediante vaglia del tesoro, ad imputare la somma prelevata al conto corrente al pari delle altre somministrazioni. La Sezione di tesoreria si regola per la documentazione di tali pagamenti con le norme di cui ai due ultimi commi dell' e provvede nei riguardi dei fondi somministrati dagli agenti della riscossione, a rimborsarne ad essi l'importo con le modalità di cui all'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1935-02-18;413#art-rps-20

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