Regolamento pel servizio di cassa in guerra›Titolo II›Capo III
Art. 16
In vigore dal 8 mag 1935
In caso di necessità, la Direzione superiore di commissariato farà, per la propria cassa e per le casse d'Armata e di Corpo d'armata che ne facciano giustificata domanda, richieste supplettive di fondi da trasmettersi e da soddisfarsi nel modo indicato negli articoli precedenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-02-18;413#art-rps-16