Regolamento pel servizio di cassa in guerra›Titolo II›Capo III
Art. 11
In vigore dal 8 mag 1935
I fondi per il primo impianto delle casse militari, relativi al fabbisogno dal 16° al 30° giorno di mobilitazione, sono provvisti dalle Direzioni di commissariato dei Corpi d'armata territoriali, le quali, sin dal tempo di pace, predispongono le richieste degli ordini speciali di pagamento occorrenti allo scopo, secondo le norme stabilite per la provvista dei fondi per la mobilitazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-02-18;413#art-rps-11