Regolamento pel servizio di cassa in guerra›Capo II
Art. 7
In vigore dal 8 mag 1935
L'ispettore, il vice ispettore, i cassieri ed i controllori di cassa, benché posti sotto l'immediata dipendenza della Direzione superiore di commissariato e delle Direzioni di commissariato di armata o di Corpo d'armata, conservano la loro qualità di funzionari del Ministero delle finanze e, come tali, ne osservano le disposizioni ed i regolamenti in tutto quanto non sia contrario alle presenti disposizioni.
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