Regolamento pel servizio di cassa in guerra›Capo II
Art. 4
In vigore dal 8 mag 1935
La gestione di ciascuna cassa militare è affidata ad un cassiere assistito da un controllore di cassa.
Presso il Comando supremo vi sono un ispettore e un vice ispettore di cassa, i quali esercitano le loro funzioni all'immediata dipendenza della Direzione superiore di commissariato.
Gli impiegati di cui sopra sono tratti dai funzionari dipendenti dal Ministero delle finanze.
Il Ministero delle finanze, fin dal tempo di pace, in base ad indicazioni numeriche che vengono fornite dal Comando del corpo di stato maggiore, trasmette al comando medesimo un elenco nominativo dei funzionari che dovrebbero prestare servizio nelle casse militari con l'indicazione dell'età, del grado, dell'anzianità, dello stipendio di cui godono, della loro residenza e della funzione che da ciascuno dovrebbe essere disimpegnata.
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