Regolamento pel servizio di cassa in guerra›Titolo I›Capo I
Art. 1
In vigore dal 8 mag 1935
Presso il Comando supremo dell'esercito e presso ciascuna direzione di Commissariato di armata e di Corpo di armata è istituita una cassa militare la quale disimpegna il servizio di tesoreria per tutti i comandi, corpi, reparti e servizi dell'esercito mobilitato.
Tale servizio consiste nelle somministrazioni del denaro agli enti suddetti e nell'effettuazione di pagamenti e di eventuali riscossioni da farsi in campagna.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-02-18;413#art-rps-1