Regolamento pel servizio di cassa in guerra›Titolo I›Capo I
Art. 3
In vigore dal 8 mag 1935
Qualora più reparti si trovino distaccati con carattere di permanenza in località nelle quali sia disagevole il rifornimento dei fondi da parte delle casse militari, il Comando supremo ed i Comandi d'armata possono incaricare uno dei reparti stessi di funzionare quale cassa sussidiaria della cassa militare più vicina, per le anticipazioni di fondi e per le eventuali riscossioni dei proventi per conto del Ministero delle finanze e di altre amministrazioni dello Stato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-02-18;413#art-rps-3