Regolamento pel servizio di cassa in guerra›Capo II
Art. 5
In vigore dal 8 mag 1935
Nel caso venga a mancare uno degli impiegati di cassa la Direzione superiore di commissariato e la Direzione di commissariato di armata e di Corpo d'armata, per le rispettive casse, provvedono alla momentanea sostituzione con ufficiali dell'esercito. Di tale sostituzione viene subito dato avviso al Ministero delle finanze ed al Comando del corpo di S. M. per la definitiva sostituzione del funzionario mancante.
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