Regolamento pel servizio di cassa in guerra›Titolo II›Capo III
Art. 13
In vigore dal 8 mag 1935
Il Ministero delle finanze (Direzione generale del tesoro) ricevute dalla Direzione superiore di commissariato le domande di fondi, dispone, ove ne sia il caso, affinché la Tesoreria centrale o lo sezioni di tesoreria provinciale siano fornite delle somme occorrenti e, valendosi delle disponibilità del conto corrente straordinario di cui all', emette apposito ordine di restituzione commutabile in separati vaglia del tesoro intestati alle singole casse militari e tratti sulle sezioni di Tesoreria provinciali indicate nella richiesta del Comando supremo per le somme stabilite nella richiesta stessa, e rimette i vaglia medesimi con le relative contro matrici alle sezioni di Tesoreria che debbono eseguire il pagamento.
Di tali vaglia il Ministero delle finanze (Direzione generale del tesoro) dà contemporaneamente partecipazione alla Direzione superiore di commissariato ed alle Direzioni di commissariato presso cui sono addette le casse, indicando loro gli estremi del vaglia, la specie delle valute con le quali sarà pagato ed il giorno dal quale potrà essere effettuata la riscossione.
Per quanto riguarda la specie di monete richieste, e particolarmente per quelle di piccolo taglio, e per le altre valute spicciole, il Ministero delle finanze cura, nel limite del possibile, di soddisfare le domande delle casse militari.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-02-18;413#art-rps-13