Regolamento pel servizio di cassa in guerraCapo IV

Art. 30

In vigore dal 8 mag 1935
Per le anticipazioni di fondi ai corpi, reparti e stabilimenti militari, la Direzione superiore di commissariato e le Direzioni di commissariato danno partecipazione dell'emissione di ciascun ordine di pagamento all'Ente cui il pagamento stesso deve esser fatto, mediante avviso mod. 9, che sarà esibito alla cassa militare per ottenere il pagamento e sul quale la cassa apporrà il bollo a calendario con la dizione « pagato ». Qualora l'Ente che deve riscuotere l'anticipazione non riceva l'avviso mod. 9 in tempo opportuno e possa dubitare che esso sia andato smarrito, ne darà comunicazione alla Direzione superiore di commissariato od alla Direzione di commissariato competente affinché questa, sostituisca il documento smarrito con una nuova comunicazione-lettera in cui siano segnati tutti gli estremi dell'ordine di pagamento da desumersi dalla matrice dell'avviso mod. 9 smarrito. Tale comunicazione dovrà essere esibita alla cassa militare per ottenere il pagamento. Tanto il mod. 9 quanto la eventuale predetta comunicazione-lettera saranno trattenuti dalla cassa militare per l'ulteriore inoltro a senso dell'. L'ente mobilitato che riscuote l'anticipazione trasmette alla Direzione di commissariato cui la cassa appartiene la dichiarazione di ricevuta mod. 9 bis. Per le anticipazioni riscosse dai distaccamenti, questi rimettono all'Ufficio amministrazione del proprio ente mobilitato la detta dichiarazione mod. 9 bis per l'ulteriore inoltro alla Direzione di commissariato competente. In calce alla dichiarazione mod. 9 bis è sempre indicata la dipendenza dell'ente mobilitato agli effetti del riscontro, cioè il Comando territoriale (ufficio di contabilità e revisione) cui l'ente medesimo deve rendere la contabilità.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1935-02-18;413#art-rps-30

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