Regolamento pel servizio di cassa in guerraCapo IV

Art. 33

In vigore dal 8 mag 1935
I cassieri prima di soddisfare un ordine di pagamento, si accertano che esso sia rivestito di tutte le formalità prescritte. Scorgendovi un errore od una omissione qualsiasi, si astengono dal pagarlo e ne informano subito l'autorità emittente rinviandole, quando sia necessario, l'ordine stesso affinché sia regolarizzato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1935-02-18;413#art-rps-33

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