Regolamento pel servizio di cassa in guerra›Capo IV
Art. 37
In vigore dal 8 mag 1935
Nel caso di cessazione o soppressione di una Cassa militare i fondi vengono versati ad altra cassa militare con passaggio nel modo indicato nel precedente articolo, ovvero sono versati ad una sezione di tesoreria contro rilascio di vaglia del tesoro da inviarsi alla Direzione generale del tesoro che ne cura la commutazione in quietanza di conto corrente straordinario intestata al cassiere versante.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-02-18;413#art-rps-37