Regolamento pel servizio di cassa in guerra›Capo V
Art. 41
In vigore dal 8 mag 1935
Quando gli uffici postali militari abbiano fondi esuberanti al bisogno debbono versarli nelle casse militari chiedendo alla Direzione superiore di commissariato od alle Direzioni di commissariato l'emissione di appositi ordini di riscossione.
Il Ministero delle finanze provvede poscia al rimborso delle predette somme riscosse direttamente al Ministero delle comunicazioni, su esibizione di appositi elenchi descrittivi mensili, prelevando le somme stesse dal conto corrente straordinario.
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