Regolamento pel servizio di cassa in guerra›Capo V
Art. 42
In vigore dal 8 mag 1935
I proventi realizzati presso l'esercito mobilitato sono versati nelle casse militari a favore del Tesoro. Gli enti e gli uffici cui occorre di fare versamenti per lo scopo suddetto richiedono alla Direzione superiore di commissariato od alla Direzione di commissariato presso la quale funziona la cassa militare, la emissione del relativo ordine di riscossione.
I versamenti vengono poi compresi nel prospetto mod. 16 colle altre entrate delle casse militari.
Dei proventi stessi gli enti od ufficiali versanti compilano mensilmente una nota dei proventi mod. 11, la quale, corredata delle quietanze mod. 3, deve essere inviata direttamente al Ministero della guerra (Ragioneria centrale).
Storico versioni
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