Regolamento pel servizio di cassa in guerra›Capo VI
Art. 47
In vigore dal 8 mag 1935
Il corpo, reparto o stabilimento che funziona da cassa sussidiaria introita l'anticipazione complessiva di cui all'articolo precedente e la registra sull'apposito giornale di cassa, mod. 20, e provvede alla ripartizione dei fondi ai corpi, reparti e stabilimenti della circoscrizione su presentazione dell'ordinario libretto di riscossione o di riconoscimento e ritirandone apposita ricevuta, cui allega l'avviso e la delega di riscossione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-02-18;413#art-rps-47